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Ultime notizie

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli rticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Altermine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
............omissis................
per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP.IT - sezione NORME E PUBBLICAZIONI


Mediazione civile: i chiarimenti del Ministero della Giustizia Circolare Ministero Giustizia 20.12.2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
(Altalex, 23 dicembre 2011)


Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità. Giudice di Pace Palermo, sez. I, sentenza 07.07.2011 n° 3335 (Simone Marani)
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list di Raffaele Plenteda)


Al via la mediazione per condominio ed RCA
Dal 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
(AltaMediazione.it - 19 febbraio 2012. Nota a cura di Adriana Capozzoli)


Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.11.2011 n° 24748 (Simone Marani)
Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.

Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).

(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli rticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Altermine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
............omissis................
per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP.IT - sezione NORME E PUBBLICAZIONI


Mediazione civile: i chiarimenti del Ministero della Giustizia Circolare Ministero Giustizia 20.12.2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
(Altalex, 23 dicembre 2011)


Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità. Giudice di Pace Palermo, sez. I, sentenza 07.07.2011 n° 3335 (Simone Marani)
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list di Raffaele Plenteda)


Al via la mediazione per condominio ed RCA
Dal 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
(AltaMediazione.it - 19 febbraio 2012. Nota a cura di Adriana Capozzoli)


Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.11.2011 n° 24748 (Simone Marani)
Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.

Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).

(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli rticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Altermine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
............omissis................
per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP.IT - sezione NORME E PUBBLICAZIONI


Mediazione civile: i chiarimenti del Ministero della Giustizia Circolare Ministero Giustizia 20.12.2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
(Altalex, 23 dicembre 2011)


Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità. Giudice di Pace Palermo, sez. I, sentenza 07.07.2011 n° 3335 (Simone Marani)
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list di Raffaele Plenteda)


Al via la mediazione per condominio ed RCA
Dal 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
(AltaMediazione.it - 19 febbraio 2012. Nota a cura di Adriana Capozzoli)


Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.11.2011 n° 24748 (Simone Marani)
Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.

Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).

(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli rticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Altermine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
............omissis................
per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP.IT - sezione NORME E PUBBLICAZIONI


Mediazione civile: i chiarimenti del Ministero della Giustizia Circolare Ministero Giustizia 20.12.2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
(Altalex, 23 dicembre 2011)


Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità. Giudice di Pace Palermo, sez. I, sentenza 07.07.2011 n° 3335 (Simone Marani)
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list di Raffaele Plenteda)


Al via la mediazione per condominio ed RCA
Dal 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
(AltaMediazione.it - 19 febbraio 2012. Nota a cura di Adriana Capozzoli)


Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.11.2011 n° 24748 (Simone Marani)
Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.

Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).

(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli rticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Altermine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
............omissis................
per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP.IT - sezione NORME E PUBBLICAZIONI


Mediazione civile: i chiarimenti del Ministero della Giustizia Circolare Ministero Giustizia 20.12.2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
(Altalex, 23 dicembre 2011)


Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità. Giudice di Pace Palermo, sez. I, sentenza 07.07.2011 n° 3335 (Simone Marani)
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list di Raffaele Plenteda)


Al via la mediazione per condominio ed RCA
Dal 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
(AltaMediazione.it - 19 febbraio 2012. Nota a cura di Adriana Capozzoli)


Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.11.2011 n° 24748 (Simone Marani)
Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.

Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).

(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli rticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Altermine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
............omissis................
per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP.IT - sezione NORME E PUBBLICAZIONI


Mediazione civile: i chiarimenti del Ministero della Giustizia Circolare Ministero Giustizia 20.12.2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
(Altalex, 23 dicembre 2011)


Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità. Giudice di Pace Palermo, sez. I, sentenza 07.07.2011 n° 3335 (Simone Marani)
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list di Raffaele Plenteda)


Al via la mediazione per condominio ed RCA
Dal 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
(AltaMediazione.it - 19 febbraio 2012. Nota a cura di Adriana Capozzoli)


Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.11.2011 n° 24748 (Simone Marani)
Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.

Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).

(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli rticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Altermine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
............omissis................
per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP.IT - sezione NORME E PUBBLICAZIONI


Mediazione civile: i chiarimenti del Ministero della Giustizia Circolare Ministero Giustizia 20.12.2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
(Altalex, 23 dicembre 2011)


Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità. Giudice di Pace Palermo, sez. I, sentenza 07.07.2011 n° 3335 (Simone Marani)
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list di Raffaele Plenteda)


Al via la mediazione per condominio ed RCA
Dal 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
(AltaMediazione.it - 19 febbraio 2012. Nota a cura di Adriana Capozzoli)


Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.11.2011 n° 24748 (Simone Marani)
Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.

Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).

(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli rticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Altermine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
............omissis................
per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP.IT - sezione NORME E PUBBLICAZIONI


Mediazione civile: i chiarimenti del Ministero della Giustizia Circolare Ministero Giustizia 20.12.2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
(Altalex, 23 dicembre 2011)


Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità. Giudice di Pace Palermo, sez. I, sentenza 07.07.2011 n° 3335 (Simone Marani)
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list di Raffaele Plenteda)


Al via la mediazione per condominio ed RCA
Dal 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
(AltaMediazione.it - 19 febbraio 2012. Nota a cura di Adriana Capozzoli)


Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.11.2011 n° 24748 (Simone Marani)
Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.

Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).

(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)



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